1. Il sistema educativo di istruzione statale:
a) si ispira a princìpi di pluralismo e di laicità;
b) è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, alla formazione del cittadino e della cittadina, all'acquisizione di conoscenze e competenze utili anche per l'inserimento nel mondo del lavoro, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e ciascuna, secondo i princìpi sanciti dalla Costituzione, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo;
c) concorre altresì a rimuovere gli ostacoli, di ordine economico, sociale, culturale e di genere, che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini e delle cittadine;
d) garantisce la partecipazione democratica al suo governo da parte di docenti, educatori, personale ausiliario-tecnico-amministrativo, genitori e studenti.
1. Il sistema educativo di istruzione promuove l'acquisizione consapevole di saperi, conoscenze, linguaggi, abilità, atteggiamenti
1. Lo Stato riconosce a tutti e a tutte il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione, garantendo a questo scopo l'accesso gratuito alle scuole statali di base e superiori.
2. Lo Stato garantisce la gratuità dei libri di testo e del trasporto scolastico per gli alunni e le alunne delle scuole statali dell'obbligo di ogni ordine.
3. Lo Stato, mediante appositi finanziamenti, promuove e incentiva l'accesso ai saperi ed al mondo della cultura.
4. Lo Stato promuove e sostiene l'attivazione di corsi per l'educazione degli adulti. Tali corsi, fatta salva l'equiparazione degli obiettivi e dei titoli conseguiti, competono alle scuole ed ai centri territoriali permanenti, che forniscono gli spazi ed il personale docente e non docente per la loro realizzazione.
5. Lo Stato assicura al sistema educativo di istruzione statale risorse adeguate, destinando ad esso un ammontare di risorse non inferiore al 6 per cento del prodotto interno lordo italiano.
6. Ai sensi dell'articolo 33, terzo comma, della Costituzione, l'attivazione e il funzionamento di scuole private di
1. Il sistema educativo di istruzione si articola nei nidi d'infanzia, nella scuola di base e nella scuola superiore.
2. La scuola di base è composta dalla scuola dell'infanzia, della durata di tre anni, dalla scuola elementare, della durata di cinque anni, e dalla scuola media, della durata di tre anni.
3. La scuola superiore si articola in un biennio unitario e in un triennio d'indirizzo.
1. Il nido d'infanzia concorre alla crescita ed allo sviluppo delle potenzialità individuali dei bambini e delle bambine, nel quadro di una politica socio-educativa della prima infanzia.
2. Nell'ambito della scuola di base, il contesto educativo si basa sulla relazione, strumento e fine di ogni apprendimento. In particolare:
a) la scuola dell'infanzia, nella sua autonomia, unitarietà e specificità pedagogica e didattica, concorre alla formazione integrale dei bambini e delle bambine, nel rispetto della loro personalità, per lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze, nell'ambito cognitivo, in quello affettivo ed in quello sociale, assicurando un'effettiva uguaglianza delle opportunità educative;
b) la scuola elementare, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali, favorisce la costruzione delle conoscenze, dei saperi e delle abilità di base e potenzia le capacità affettive e relazionali, attraverso un percorso di conoscenza e valorizzazione di sé
c) la scuola media persegue l'educazione sociale, affettiva ed emotiva dei ragazzi e delle ragazze, per la valorizzazione di sé e dell'altro o altra, organizza ed accresce le conoscenze e le abilità, cura la dimensione sistematica delle singole discipline e della loro interrelazione; essa è finalizzata allo sviluppo ed al rafforzamento delle capacità di studio autonomo e favorisce la scelta consapevole della scuola superiore.
3. La scuola superiore persegue le finalità di consolidare, riorganizzare ed accrescere le capacità e le competenze acquisite in precedenza, sostenere e incoraggiare le attitudini e le aspirazioni, fornire strumenti per l'affermazione dell'autonomia personale, arricchire la formazione culturale, umana e civile, sostenendo la progressiva assunzione di responsabilità, offrire conoscenze e capacità adeguate per l'accesso ai livelli successivi di istruzione e formazione ed al mondo del lavoro.
1. Ogni scuola del sistema educativo di istruzione realizza i necessari collegamenti con quelle dei livelli precedente e successivo per gestire le discontinuità del processo di apprendimento. A tale scopo il Ministero della pubblica istruzione definisce i profili di uscita relativi ad ogni ordine di scuola. A partire da questi, ogni singolo istituto predispone sedi opportune di confronto, progettazione ed attuazione operativa di percorsi didattici di raccordo, da attuare tra docenti dei due ordini di scuola coinvolti, con gli alunni e le alunne e con il coinvolgimento dei genitori. Tali progetti sono promossi e sostenuti direttamente dal Ministero della pubblica istruzione.
1. L'obbligo scolastico si assolve e si certifica nel sistema educativo di istruzione, decorre a partire dalla frequenza del terzo anno della scuola dell'infanzia e termina con il compimento del diciottesimo anno d'età.
2. A partire dalla scuola elementare, il passaggio da una classe alla successiva avviene per scrutinio nell'ambito del consiglio di interclasse o di classe con la sola componente insegnante.
3. Può essere proposta la non ammissione dell'alunno o alunna alla classe successiva solo se il progetto d'individualizzazione predisposto per superare le relative difficoltà di apprendimento non abbia avuto efficacia comprovata.
4. La non ammissione alla classe successiva non può essere determinata da motivi comportamentali e deve essere accompagnata da precise indicazioni progettuali, atte a garantire all'alunno o alunna il raggiungimento nell'anno successivo degli obiettivi prefissati.
5. La valutazione periodica dell'alunno o alunna ed il giudizio finale sono documentati con apposito attestato fornito dal Ministero della pubblica istruzione.
6. Al superamento di ogni ordine di istruzione è previsto il rilascio di un apposito diploma uguale su tutto il territorio nazionale.
1. Ogni istituto scolastico definisce il numero di classi in modo che in ciascuna di esse il numero degli alunni e delle alunne non sia superiore a ventidue, salvo quanto disposto dagli articoli 11 e 12.
2. Non è consentita la formazione di classi differenziali sul piano delle abilità, dei risultati scolastici, delle credenze religiose, delle origini culturali, del genere e di qualsiasi altro criterio che di fatto discrimini
1. Nel sistema educativo di istruzione sono sancite l'unicità della funzione docente, senza gerarchie di ruolo, giuridiche e funzionali, e la pari dignità di tutte le discipline e ambiti disciplinari.
2. La qualificazione dei docenti e delle docenti è centrata sulla formazione, sia iniziale sia in itinere. Essa è condotta prevalentemente secondo la metodologia della ricerca-azione e rappresenta un obbligo, sia per lo Stato, che garantisce risorse adeguate, sia per le singole istituzioni scolastiche. I docenti e le docenti progettano e partecipano agli interventi formativi ritenuti collegialmente necessari.
3. La nomina a capo d'istituto avviene a seguito del superamento di un concorso nazionale per titoli ed esami, sulla base del punteggio riportato. La relativa graduatoria nazionale rimane aperta per cinque anni. Requisito necessario per la partecipazione al concorso è l'aver insegnato nella scuola statale per almeno dieci anni.
1. Le dotazioni organiche delle istituzioni scolastiche sono determinate annualmente entro il 31 marzo, sulla base del numero di classi e dei modelli didattico-organizzativi preventivati dai singoli istituti.
2. L'organico di ciascun istituto scolastico è incrementato per rispondere alle esigenze di cui agli articoli 11, 12 e 13, secondo norme dettate con regolamento governativo.
3. Lo Stato riconosce il valore della stabilizzazione degli organici e della continuità didattica nell'assegnazione dei docenti e delle docenti alle classi, quali
1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1 e di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, ogni scuola progetta interventi rivolti agli alunni ed alle alunne in situazioni di disagio socio-ambientale o in difficoltà di apprendimento.
2. Lo Stato assicura ad ogni scuola una dotazione aggiuntiva di docenti opportunamente formati o formate, che concorre alla progettazione e realizzazione di tali interventi, insieme ai docenti e alle docenti delle singole classi. Ogni scuola progetta e realizza gli interventi in collaborazione con i servizi territoriali.
3. Nelle aree a forte disagio socio-ambientale il numero di alunni e alunne per classe non deve essere superiore a venti.
1. Il sistema educativo di istruzione valorizza tutte le diversità e affronta il
1. Al fine di promuovere l'alfabetizzazione nella lingua italiana, lo Stato assicura a ciascuna scuola una dotazione aggiuntiva di docenti e mediatori o mediatrici culturali opportunamente formati; tale dotazione aggiuntiva è determinata in misura di almeno un docente o una docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un o una docente ogni venticinque alunni o alunne di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che sono da meno di tre anni in Italia.
2. Lo Stato assicura alle scuole i fondi e le risorse necessarie per garantire agli alunne e alle alunne migranti almeno un'ora alla settimana di insegnamento della lingua e della cultura madre, anche in rete con altri istituti, aperta alla partecipazione di tutti gli alunni e alunne, e per realizzare percorsi di accoglienza, orientamento e supporto a favore delle loro famiglie, al fine di renderle pienamente partecipi dell'esperienza formativa dei propri figli e favorirne la partecipazione alla vita sociale.
1. Allo scopo di garantire un'omogenea offerta didattica e formativa sul territorio nazionale, il Ministero della pubblica istruzione adotta programmi didattici e definisce gli obiettivi di base che devono essere raggiunti dagli alunni e dalle alunne di ciascun ordine di istruzione su tutto il territorio nazionale.
1. Al fine di agevolare il raggiungimento di un alto livello qualitativo del sistema educativo di istruzione, ogni scuola realizza annualmente al suo interno un percorso di autovalutazione. Tale percorso è mirato ad identificare eventuali punti deboli su cui intervenire o esperienze didattico-educative efficaci da diffondere, a stabilire se la dotazione ed il livello delle
1. Lo Stato promuove e garantisce a tutti i soggetti coinvolti la partecipazione alla gestione dei nidi d'infanzia e della scuola di ogni ordine.
2. La progettazione partecipata deve trovare nelle scuole, a partire da quelle dell'infanzia, occasioni diffuse e differenziate per formare, sin da bambini, l'abitudine ad essere coinvolti in prima persona nella costruzione del proprio presente e futuro.
3. La partecipazione dei genitori, per la sfera di loro competenza, è considerata uno degli aspetti fondamentali per la finalizzazione degli interventi educativi delle istituzioni scolastiche, che hanno il dovere di valorizzarne il ruolo con azioni concrete rispondenti alle esigenze delle
1. Le scuole garantiscono la più ampia informazione sulle proprie attività. Tutti gli atti delle scuole sono pubblici, ad eccezione delle parti contenenti dati che ledono il diritto alla riservatezza dell'individuo. Tutti i genitori, gli insegnanti e le insegnanti, il personale ausiliario-tecnico-amministrativo, gli studenti e le studentesse possono prendere visione degli atti pubblici delle scuole.
2. Ogni scuola è tenuta a dotarsi di un proprio sito INTERNET, costantemente aggiornato in merito all'attività didattica, ai progetti di integrazione tra scuola e
1. Lo Stato determina e garantisce i livelli essenziali qualitativi e quantitativi in merito ai parametri fisico-ambientali delle strutture degli istituti scolastici.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con gli enti locali preposti, vara un piano per l'edilizia scolastica al fine di provvedere alla costruzione di nuove strutture e all'adeguamento di quelle esistenti, secondo criteri di sicurezza, salubrità, vivibilità, accoglienza e qualità estetica.
3. Le strutture degli edifici scolastici devono essere adeguatamente dotate di laboratori, palestre e di tutti gli spazi di uso specifico necessari alle attività didattiche previste.
4. Gli edifici scolastici devono essere costruiti o adeguati secondo criteri di sostenibilità ambientale e di efficienza energetica.
5. La progettazione di nuovi edifici scolastici o di interventi migliorativi o di ristrutturazione di quelli esistenti deve essere realizzata con il metodo della progettazione partecipata di insegnanti, genitori, alunni e alunne, personale ausiliario-tecnico-amministrativo.
1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico
a) almeno un educatore o educatrice ogni cinque lattanti iscritti;
b) almeno un educatore o educatrice ogni sei piccoli iscritti;
c) almeno un educatore o educatrice ogni otto grandi iscritti.
7. Ai comuni compete l'apertura, la gestione dei nidi d'infanzia ed il controllo di quelli non comunali, nel rispetto degli standard fissati.
8. La spesa per la gestione dei nidi d'infanzia è ripartita tra il Ministero della pubblica istruzione ed i comuni, con il contributo delle famiglie. Dalle spese di gestione devono essere escluse le spese per il terreno, l'edificio ed i relativi mutui. I
1. La scuola dell'infanzia statale, comunale e regionale costituisce il livello di istruzione cui hanno diritto tutte i bambini e le bambine di età compresa tra i tre e i sei anni presenti sul territorio nazionale.
2. L'iscrizione al primo ed al secondo anno della scuola dell'infanzia è possibile per chi compie rispettivamente i tre o i quattro anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.
3. L'ultimo anno è obbligatorio per tutti i bambini e le bambine che abbiano compiuto i cinque anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.
4. È garantito un orario settimanale di quaranta ore. Sono previste flessibilità di orario di frequenza, concordate con i genitori, per momenti di inserimento iniziale o per particolari bisogni del bambino o bambina.
5. Ad ogni classe sono assegnati o assegnate due insegnanti contitolari e corresponsabili, che garantiscono almeno dieci ore di compresenza settimanale.
6. I comuni sono tenuti ad assicurare, nei casi di comprovata necessità, un servizio di accoglienza anticipata o posticipata per un massimo di tre ore giornaliere
1. La scuola elementare accoglie tutti i bambini e tutte le bambine presenti sul territorio nazionale che abbiano compiuto i sei anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.
2. Ogni scuola propone ai genitori la scelta tra l'organizzazione modulare a trenta ore settimanali ed il tempo pieno a quaranta ore settimanali. All'atto dell'iscrizione i genitori esprimono la loro scelta. Entrambi i modelli proposti dalle scuole costituiscono progetti didattici unitari. Essi comprendono il tempo dedicato alla mensa ed al gioco, durante il quale è assicurata la partecipazione del personale docente titolare della classe.
3. Le nuove classi si formano in base al modello scelto dai genitori, ove il numero degli alunni e alunne interessati non sia inferiore a quindici.
4. In situazioni logistiche che non rispettino il previsto rapporto cubatura/numero di alunni e alunne ed in situazioni territoriali peculiari, quali quelle delle scuole di montagna, delle isole, delle frazioni isolate, di aree a forte flusso immigratorio o a rischio, sono istituiti plessi e formate classi anche di numero inferiore, in deroga al comma 3.
5. Sono assegnate o assegnati almeno tre docenti ogni due classi a modulo e almeno due docenti ad ogni classe a tempo pieno, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica e, ove possibile, le diverse competenze disciplinari e le preferenze sul modello didattico esplicitate dalle docenti o dai docenti coinvolti.
6. Nell'ambito della classe, i docenti e le docenti operano collegialmente e sono contitolari del percorso formativo, con pari dignità e responsabilità educativo-didattica.
1. La scuola media accoglie tutti i ragazzi e le ragazze presenti sul territorio nazionale che abbiano superato lo scrutinio dell'ultimo anno della scuola elementare. I ragazzi e le ragazze di recente immigrazione, ove non si possano valutare i titoli scolastici conseguiti nel Paese di provenienza, sono ammessi se hanno compiuto undici anni e non hanno superato i quindici anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento, in accordo con la normativa vigente.
2. Ogni scuola offre la scelta tra un modello a tempo normale di trenta ore settimanali ed un modello a tempo prolungato
1. La scuola superiore accoglie tutti i ragazzi e le ragazze presenti sul territorio nazionale che abbiano superato l'esame di Stato conclusivo della scuola media.
2. I ragazzi e le ragazze di recente immigrazione, ove non si possano valutare i titoli scolastici conseguiti nel Paese di provenienza, sono ammessi d'ufficio se hanno compiuto quattordici anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento, in accordo con le norme vigenti.
3. Allo scopo di rendere realmente possibile l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nelle scuole superiori situate in aree caratterizzate da forte pendolarismo studentesco, sono predisposti tutti i servizi indispensabili per rendere agevole la frequenza scolastica e la permanenza a scuola anche al di fuori dell'orario di lezione. Lo Stato trasferisce agli enti locali preposti i finanziamenti necessari all'erogazione degli specifici servizi richiesti dalle singole scuole.
4. Il Ministero della pubblica istruzione promuove e sostiene con appositi progetti l'ampliamento dell'orario didattico con approccio laboratoriale e il pieno utilizzo degli edifici scolastici, anche con l'attivazione di mense scolastiche e spazi aggiuntivi per lo studio individuale, la ricerca, l'attività artistica, culturale e sportiva, attraverso appositi finanziamenti.
1. Il biennio unitario è costituito da un curricolo di base di trenta ore settimanali e da uno di orientamento di sei ore settimanali.
1. Il triennio di indirizzo della scuola superiore si articola in cinque aree: umanistica, scientifica, tecnico-professionale, artistica, musicale.
2. Le aree sono ripartite in indirizzi, ciascuno con un proprio numero di ore settimanale.
3. Il passaggio tra indirizzi ed aree diverse è possibile secondo modalità stabilite da un apposito regolamento.
1. La costituzione di nuovi indirizzi deve essere approvata dal Ministero della pubblica istruzione, a seguito della sperimentazione attuata in un congruo numero di istituti per almeno un triennio.
2. La sperimentazione può essere proposta dagli stessi istituti, dalle regioni o dal Ministero della pubblica istruzione.
1. Al termine della scuola superiore gli studenti e le studentesse sostengono l'esame di Stato.
1. Nel corso del triennio di indirizzo, al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 3, di agevolare le scelte professionali future degli studenti e delle studentesse mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, dell'università e della ricerca, le scuole superiori di tutte le aree organizzano percorsi studio-lavoro con finalità formative e di orientamento.
2. I percorsi studio-lavoro possono prevedere sia l'intervento di esperti in classe, sia l'inserimento del singolo allievo o allieva nella realtà di lavoro e di ricerca convenzionata. Hanno una durata compresa tra le due e le tre settimane e si effettuano nel corso dell'anno scolastico, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra le scuole e le realtà lavorative pubbliche e private del territorio di riferimento, quali aziende, cooperative, laboratori di ricerca, biblioteche, musei, agenzie di controllo del territorio e simili. Sono esclusi dalle convenzioni i centri e gli enti di formazione professionale e le agenzie regionali per l'impiego.
3. Gli interventi di esperti sono progettati appositamente per la classe su argomenti e tematiche specifiche correlate con l'indirizzo di riferimento; si svolgono in
1. Sono abrogati:
a) la legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;
b) il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni;
c) il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286;
d) il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76;
e) il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77;
f) il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni;
g) il decreto legislativo 4 novembre 2005, n. 227;
h) l'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni;
i) l'articolo 5 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345;
l) il decreto Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257;
m) l'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
n) i commi 4 e 7 dell'articolo 22 e l'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
o) il comma 1 dell'articolo 35 e l'articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
p) il comma 3 dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
q) il comma 1 dell'articolo 37 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998;
r) i commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
s) l'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
t) ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.